I veicoli storici: la normativa di riferimento

Approfondimenti sulla classificazione dei veicoli storici, le regole di circolazione, la tassa automobilistica e molto altro

I veicoli storici: la normativa di riferimento

Per approfondire la normativa di riferimento in tema di veicoli storici leggi di seguito:

  • i veicoli che possono essere considerati storici e la loro classificazione
  • le regole di circolazione 
  • la regolamentazione della tassa automobilistica 

La classificazione dei veicoli storici

In base all’art. 60 del codice della strada non tutti i veicoli possono essere considerati storici ma solo i seguenti:

  • autoveicoli
  • motoveicoli
  • ciclomotori
  • macchine agricole

I  veicoli storici sono classificati in :

  • veicoli d'epoca
  • veicoli di interesse storico e collezionistico

Le regole di circolazione

I veicoli d’epoca sono regolati dalla seguente disciplina:

  • sono destinati alla conservazione in musei o in locali pubblici o privati
  • non sono adeguati per la circolazione su strada perché non posseggono i requisiti,  i dispositivi e gli equipaggiamenti richiesti dalla legge per l'ammissione alla circolazione
  • sono cancellati dal PRA. e  iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri
  • la loro circolazione è consentita soltanto in occasione di manifestazioni e raduni, con apposite autorizzazioni del Dipartimento per i trasporti terrestri, quali  il foglio di via e la targa provvisoria

I veicoli di interesse storico e collezionistico sono regolati dalla seguente disciplina:

  • sono  veicoli costruiti da almeno 20 anni e iscritti in uno dei Registri elencati nell’art. 60 del codice della strada (Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI)
  • sono in possesso del Certificato di Rilevanza Storica del veicolo che è una certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche
  • devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione
  • sono iscritti al PRA
  • è consentita la loro circolazione su strada ma a condizione che rispettino le prescrizioni dettate per tali veicoli sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici, sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori
  • sono sottoposti a revisione ogni 2 anni 

La regolamentazione della tassa automobilistica

Alcuni veicoli storici possono essere esentati dal pagamento della tassa automobilistica oppure possono ottenere delle riduzioni al ricorrere di determinate condizioni previste dalla legge nazionale o da alcune leggi regionali e provinciali. 

La legislazione nazionale prevede che:

  • sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli con più di 30 anni dall’anno di immatricolazione
  • possono ottenere la riduzione pari al 50% della tassa automobilistica i veicoli  di interesse storico e collezionistico con anzianità compresa tra i 20 e i 29, in  possesso del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) rilasciato da uno dei Registri storici di cui all’art. 60 del codice della strada (Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI) e con l’aggiornamento della  carta di circolazione con l’indicazione del CRS
  • i veicoli storici per ottenere l’esenzione o la riduzione non devono essere adibiti ad uso professionale

La legislazione adottata da alcune Regioni e Province autonome

Alcune Regioni, ai sensi di specifiche leggi regionali, applicano disposizioni differenti da quelle previste dalla legge nazionale, come la Regione Lombardia, la Regione Valle d'Aosta, la  Provincia Autonoma di Trento e la Regione Calabria che hanno previsto i seguenti benefici fiscali  a favore dei Soci ACI Storici che hanno iscritto il veicolo per cui si chiede il beneficio fiscale nel Registro ACI Storico:

  • la Regione Lombardia riconosce a favore dei residenti nel proprio territorio, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, per i veicoli tra i 20 e i 29 anni iscritti nel Registro ACI Storico senza la necessità di ottenere il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) e senza la necessità di procedere all’annotazione del CRS sulla carta di circolazione
  • la Provincia autonoma di Trento riconosce a favore dei residenti nel proprio territorio, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, per i veicoli tra i 20 e i 29 anni iscritti nel Registro ACI Storico senza la necessità di ottenere il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) e senza la necessità di procedere all’annotazione del CRS sulla carta di circolazione
  • la Regione Valle d’Aosta riconosce a favore dei residenti nel proprio territorio, la riduzione del 50% sull’importo della tassa automobilistica, per i veicoli tra i 20 e i 29 anni iscritti nel Registro ACI Storico senza la necessità di ottenere il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) e senza la necessità di procedere all’annotazione del CRS sulla carta di circolazione 
  • la Regione Calabria riconosce a favore dei residenti nel proprio territorio, la riduzione del 50% sull’importo della tassa automobilistica, per i veicoli tra i 20 e i 29 anni iscritti nel Registro ACI Storico senza la necessità di ottenere il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) e senza la necessità di procedere all’annotazione del CRS sulla carta di circolazione

Nella seguente tabella sono riportati: 

  • i riferimenti a  tutte le Leggi regionali
  • la distinzione tra i veicoli ultratrentennali, per i quali l'esenzione è automatica, ed i veicoli ultraventennali, per i quali l'esenzione, invece, è legata al riconoscimento di storicità dei Registri Storici
  • i relativi Registri Storici riconosciuti dalle singole Regioni
  • l'importo dovuto per ogni singola Regione della tassa di circolazione, in caso di circolazione del veicolo