Registro dei Veicoli con Targa Estera (REVE)

Ho un veicolo con targa estera, posso circolare in Italia? Ho sentito che si devono iscrivere anche le auto con targa straniera, dove e come? Per lavoro circolo in Italia con un veicolo con targa estera, devo registrarlo al PRA dell’ACI? Mi ha tamponato un veicolo con targa straniera e vorrei conoscere il proprietario. Qui trovi tante informazioni utili

Registro dei Veicoli con Targa Estera (REVE)

Ho un veicolo con targa estera, posso circolare in Italia?  Ho sentito che si devono iscrivere anche le auto con targa straniera, dove e come? Per lavoro circolo in Italia con un veicolo con targa estera, devo registrarlo al PRA dell’ACI? Mi ha tamponato un veicolo con targa straniera e vorrei conoscere il proprietario. Qui trovi tante informazioni utili.

Per circolare in Italia con un veicolo con targa estera cosa devo sapere e cosa devo fare?

La nuova normativa

La Legge n. 238/2021 ha modificato il Codice della Strada (CdS) introducendo l’art. 93 bis che disciplina la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero.

Come regola generale, chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero (art. 93 bis, c.1).

Se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto con residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), la carta di circolazione estera deve essere accompagnata da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario. Da quest’ultimo  documento  deve risultare a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Entrambi i documenti devono essere tenuti a bordo del veicolo. 

Tuttavia, se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati, da parte dell’utilizzatore, in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA denominato REVE - Registro dei Veicoli Esteri.

Lo stesso obbligo di registrazione è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in tale Stato.

Nel REVE devono essere annotate anche le successive variazioni della disponibilità del veicolo e le variazioni di residenza o di sede da parte dell’utilizzatore.

Il REVE risiede nel Sistema Informativo del PRA ed è gestito da ACI. L’obbligo di registrazione è operativo a partire dal 21 marzo 2022.

Quali veicoli devono essere registrati nel REVE?

  • I veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero concessi in uso a qualsiasi titolo per un periodo superiore a 30 giorni all’anno, anche non continuativi, a cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia. 

L’utilizzo deve essere comprovato da un titolo di data certa, ad esempio, noleggio senza conducente, locazione in leasing, comodato d’uso, usufrutto, altri utilizzi, ecc.; nel titolo deve essere indicato anche la durata dell’utilizzo.

La norma impone l’obbligo di registrazione solo nel caso in cui l’utilizzo del veicolo sia concesso per un periodo superiore a 30 giorni calcolati nell’anno solare. I 30 giorni possono essere anche non continuativi.

Non è comunque inibita la possibilità di registrare, su istanza dell’utilizzatore, anche i veicoli utilizzati per periodi non superiori a 30 giorni, per i quali la norma prevede solo l’obbligo di portare a bordo del veicolo il titolo che ne legittima l’utilizzo.  

Per conoscere la documentazione da presentare e le tariffe per fare la "registrazione inizio disponibilità del veicolo” consulta la pagina dedicata: in caso di utilizzatore residente in Italia di un veicolo per oltre 30 giorni all’anno, anche non continuativi,immatricolato a nome di soggetto residente all’estero (persona fisica/giuridica).

  • I veicoli immatricolati all’estero di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante / limitrofo con l’Italia oppure lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante / limitrofo con l’Italia.  

La registrazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo.  Sono Stati confinanti la Francia, la Svizzera, l’Austria, la Slovenia, Città del Vaticano. Sono invece Stati limitrofi quelli che, pur non confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in tempi ragionevolmente brevi (ad esempio il Principato di Monaco, la Germania, il Principato del Liechtenstein, la Croazia). Per la repubblica di San Marino si vedano i casi di esclusione.

Per conoscere la documentazione da presentare e le tariffe per fare la "registrazione inizio disponibilità del veicolo” consulta la pagina dedicata: in caso di veicolo di proprietà di lavoratore autonomo o subordinato che presta la propria attività lavorativa/professionale in uno Stato confinante o limitrofo con l’italia .

Ci sono altre operazioni da registrare nel REVE?

E’ necessario inoltre richiedere l’annotazione nel REVE della “fine disponibilità del veicolo” in determinati casi previsti dalla stessa legge.

Per consultare l’elenco di questi casi, la documentazione da presentare e le tariffe per l’annotazione della fine disponibilità del veicolo consulta la pagina dedicata: Annotazione Fine Disponibilità del veicolo.

Ci sono dei casi di esclusione di registrazione nel REVE?

La legge prevede dei casi di esclusione dall’obbligo di registrazione al REVE.

Ad esempio, non hanno obbligo di registrazione nel REVE, anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all’estero, condotti nel territorio italiano dal lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa, in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell’utilizzazione del mezzo

In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l’utilizzo del mezzo dell’impresa in qualità di dipendente. 

Per gli altri casi di esclusione previsti dalla legge consulta le “Esclusioni” della pagina del Registro dei Veicoli Esteri (REVE).  

Cosa mi viene rilasciato alla fine della registrazione / annotazione nel REVE?

Al termine delle operazioni di registrazione e di annotazione viene rilasciata una attestazione di avvenuta esecuzione dell’operazione che deve essere portata a bordo del veicolo, da esibire in caso di controllo su strada da parte delle Forze dell’Ordine. Questa attestazione riporta:

  • un QR code per la verifica di autenticità del documento
  • un ID veicolo che è il codice identificativo alfanumerico attribuito al veicolo in sede di registrazione, necessario per poter richiedere successive pratiche e/o visure e certificazioni dei veicoli registrati nel REVE.

Per risalire al codice identificativo attribuito al veicolo (codice ID) di cui è conosciuta la targa estera è il servizio on line “Cerca Id Veicolo Estero”.

Dove posso richiedere la registrazione / annotazione nel REVE?

La pratica può essere richiesta presso:

  • lo STA degli Uffici ACI del PRA, previo appuntamento e pagamento degli importi previsti per legge.
  • lo STA degli Studi di Consulenza Automobilistica (Agenzia di pratiche auto / Delegazioni ACI). In questo caso, oltre ai costi previsti per legge bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - applicata per il servizio di intermediazione.