Costi del passaggio di proprietà

Devo acquistare un'auto usata, quali costi devo affrontare per il passaggio di proprietà?

Costi del passaggio di proprietà

Il costo del passaggio di proprietà

I costi per un passaggio di proprietà variano in base alla tipologia di veicolo oggetto della vendita e sono costituiti essenzialmente da tre voci di spesa:

  • Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)
  • Imposta di Bollo
  • Diritti ACI (emolumenti) 

Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

L’esazione viene operata dal PRA che gestisce la pratica, per poi essere riversata alla Provincia titolare del tributo.

L’IPT costituisce la voce di tassazione più rilevante e viene applicata alle pratiche di iscrizione, trascrizione e annotazione sul Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

In particolare, sono soggette a IPT

  • la prima iscrizione di un veicolo nel PRA (veicoli nuovi o usati);
  • l'iscrizione dell’ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
  • l'iscrizione dell’ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.
  • l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale
  • i trasferimenti di proprietà del veicolo;
  • il rinnovo dell’ipoteca;
  • il trasferimento dell’ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
  • la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
  • la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell’ipoteca;
  • la costituzione /proroga/cessione/cancellazione dell’usufrutto ai sensi dell’art. 2683 del Codice civile e seguenti;
  • la trascrizione degli atti di rettifica;
  • la trascrizione degli atti societari.
  • la trascrizione di alcuni provvedimenti giudiziari

Non sono soggette a IPT:

Le formalità non aventi contenuto patrimoniale quali:

  • la perdita e il rientro in possesso;
  • la cessazione dalla circolazione;
  • la variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
  • l’annotazione, proroga/cessione/cancellazione della locazione;
  • i rinnovi d’iscrizione per cambio targa.

 Le formalità richieste dalla Pubblica Amministrazione quali:

  • l’acquisto di possesso per le PP.AA.
  • le confische, l’ipoteca giudiziale a favore dell’erario.

 Le richieste di rettifica di errore materiale, come ad esempio: 

  • la modifica del codice fiscale erroneamente indicato nel titolo/istanza, purché non ingeneri incertezza sull’identità del soggetto beneficiario;
  • la rettifica del dato anagrafico erroneamente indicato nel titolo/istanza, purché non ingeneri incertezza sull’identità del soggetto beneficiario;
  • la variazione del prezzo;
  • la rettifica del dato anagrafico in base alla modificazione del documento di identità;
  • la rettifica della data atto, che deve essere accertata dal soggetto autenticatore che certifica di avere erroneamente acquisito una data atto diversa da quella risultante nel suo repertorio. Qualora la rettifica incida sui corretti termini di presentazione della formalità relativa all’atto già presentato su cui è già stata pagata l’I.P.T., si procederà al recupero di eventuali sanzioni ed interessi.

 Le formalità relative a motocicli: 

  • non è dovuta l’imposta sugli atti relativi a motocicli di qualunque tipo; il D.M. n. 435 del 1998 – L’art. 53, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 285 del 1992, definisce motocicli, compresi nella categoria più ampia dei motoveicoli, i veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente. 

Sono esclusi dall’esenzione i motocicli che abbiano superato il trentesimo anno dalla loro costruzione (art. 63 della legge n. 342 del 2000), purché non adibiti ad uso professionale.

Gli atti di fusione tra società esercenti attività di locazione senza conducente e società di leasing.

Da chi deve essere pagata l’IPT

Il soggetto passivo dell’imposta, ovvero il soggetto tenuto al versamento dell’IPT, è l’acquirente del veicolo il quale, in base a quanto previsto dagli artt. 93 e 94 del CdS, è il soggetto obbligato a effettuare la trascrizione al PRA.

A partire dall’11/10/2012, l’IPT viene calcolata e versata alla Provincia di residenza dell’acquirente; per le altre formalità soggette al versamento dell’IPT occorre fare riferimento alla Provincia in cui ha la residenza il soggetto nell’interesse del quale viene richiesta la formalità.

Se il soggetto passivo è una persona giuridica l’IPT viene calcolata e versata con riferimento alla Provincia dove la persona giuridica ha la propria sede legale.

Termini per il pagamento dell’IPT

L’IPT deve essere versata al momento in cui viene richiesta al PRA la formalità; è in questo momento, infatti, che sorge l’obbligo tributario nei confronti del soggetto passivo al versamento dell’imposta.

La disciplina in materia di IPT prevede, inoltre, che la formalità (e il versamento della corrispondente imposta), per non incorrere in sanzioni per tardività, debba essere presentata al PRA entro 60 giorni decorrenti dalla data di autentica dell’atto per le formalità di trascrizione/annotazione o di rilascio della carta di circolazione per le prime iscrizioni. 

In alcuni casi particolari, i termini per la presentazione della formalità al PRA sono calcolati in maniera diversa a quella che è la regola generale sopra enunciata.

a) atti societari: si intendono per atti societari la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti per legge. Il termine per la richiesta delle formalità ed il pagamento della relativa imposta decorre a partire dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e, comunque, entro 60 giorni dall’effettiva restituzione degli stessi alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 

b) atti giudiziari: rientrano in questa categoria le sentenze, le ordinanze, i decreti, i provvedimenti di sequestro e di confisca e ogni altro provvedimento emanato dall’Autorità giudiziaria. Il pagamento dell’imposta deve avvenire entro 60 giorni dalla data di deposito in cancelleria della sentenza stessa. 

c) iscrizione di diritti reali di garanzia

  • in caso di prima iscrizione di veicoli al P.R.A. con contestuale iscrizione di diritti reali di garanzia il versamento dell’imposta è effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di effettivo rilascio dell’originale della carta di circolazione, tanto nel caso in cui l’atto d’ipoteca sia contenuto nell’atto di vendita, quanto in un atto separato; 
  • nel caso di iscrizione del solo atto di costituzione di ipoteca il pagamento dell’imposta, deve avvenire entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; 
  • in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale: il pagamento dell’imposta deve avvenire entro 60 giorni dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento giudiziario.

Il calcolo dell’IPT

Le misure delle tariffe base sono quelle indicate nel D.M. n. 435 del 1998 e riportate nella tabella consultabile nella sezione dedicata all’interno del Sito Istituzionale.

Trascrizione ex art. 2688 c.c. (vendita da proprietario non intestatario)

La formalità con la quale viene effettuata la trascrizione dell’atto di vendita da proprietario non intestatario al PRA è assoggettata al pagamento dell’IPT in misura pari al doppio della relativa tariffa (art. 56, c. 7 D. lgs 446/1997).

Per le Province che non hanno stabilito nel proprio regolamento nessuna modalità applicativa dell’imposta relativamente alle formalità presentate ai sensi dell’art. 2688 c.c. l’IPT è riscossa secondo le seguenti modalità:

  1. in caso di vendita tra privati l’IPT è applicata in misura doppia proporzionale;
  2. se l’acquirente che si intesta il veicolo ha diritto all’esenzione IPT la formalità è esente.

Le Province che hanno adottato il nuovo regolamento IPT (vedere prospetto Excel) hanno però introdotto delle regole diverse prevedendo che nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia il diritto a godere dell’esenzione IPT, la formalità deve però essere assoggettata all’IPT ordinaria per la mancata trascrizione al PRA della prima vendita cioè di quella a favore del primo acquirente (venditore proprietario non intestatario al PRA).

Formalità aventi ad oggetto veicoli storici (ultratrentennali)

Per poter disporre di tale agevolazione, occorrono le seguenti condizioni:

  • il veicolo deve avere compiuto il trentesimo anno dalla costruzione (salvo prova contraria, i veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato) alla data di presentazione della formalità;
  • l’uso proprio del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione;
  • i veicoli non devono essere adibiti ad uso professionale. 

L’agevolazione IPT prevista dall’art. 63 L. n. 342/2000 ha carattere generale e non è limitata ad alcune specifiche tipologie di formalità, bensì si applica a tutte quelle formalità (assoggettate al versamento dell’IPT) che riguardino i veicoli che siano storici in base ai requisiti stabiliti dalla norma.

Il Ministero dell’Economia ha chiarito che, in caso di presentazione tardiva delle formalità relative a veicoli di interesse storico e collezionistico, oltre all’IPT in misura forfettaria, sono dovute anche le sanzioni e i relativi interessi.

Imposta di Bollo

Con riguardo ai passaggi di proprietà sui veicoli, l’imposta di bollo si applica a:

  1. note di richiesta delle formalità;
  2. copie conformi all’originale degli atti e documenti del fascicolo PRA: sono soggetti all’imposta fissa di euro 16,00; se viene chiesta la copia conforme dell’intero fascicolo PRA (note, CdP, atto ecc.) ai fini del computo dell’imposta di bollo dovuta, occorre considerare il fascicolo come documento unico e quindi dovrà essere calcolata un’imposta ogni 4 facciate;
  3. autentiche di firma sugli atti che trasferiscono la proprietà.

Nel caso in cui ricorra il diritto a particolari esenzioni, sulla nota di richiesta della formalità o sul modello di richiesta di certificazioni o copie conformi, il richiedente dovrà indicare il relativo riferimento normativo.

Diritti ACI (emolumenti)

Gli emolumenti costituiscono il compenso riconosciuto al Pubblico Registro Automobilistico per la gestione del servizio.

Pertanto non può esservi prestazione del PRA alla quale non faccia riscontro un corrispettivo dovuto secondo la tariffa ministeriale, fatti salvi eventuali diritti all’esenzione che però devono essere previsti dalla legge e indicati nella nota di richiesta a cura della parte interessata.

Le tipologie di emolumenti dovuti al PRA

Le tariffe in vigore dal 2 aprile 2013 (Decreto del Ministero delle Finanze del 21/3/2013 – GU  n. 74 del 28/3/2013) sono le seguenti:

Euro 27, 00

Art. 1

  • Prima iscrizione (anche con contestuale richiesta di annotazione leasing o riserva della proprietà)
  • Rinnovo dell’iscrizione (anche con contestuale richiesta di annotazione leasing o riserva della proprietà)
  • Trasferimento della proprietà
  • Trascrizione, cancellazione e altre modifiche della riserva della proprietà
  • Trascrizione degli atti, domande giudiziali,  sentenze previsti negli artt. da 2683 a 2695 c.c (es. usufrutto, uso, )
  • Annotazione, trascrizione e cancellazione delle sentenze dichiarative di fallimento e di ammissione al concordato preventivo
  • Iscrizione, cancellazione, rinnovazione e altre modifiche della garanzia reale e dei diritti reali.
  • Rettifica dell’iscrizione della proprietà, delle garanzie reali e della altre annotazioni e trascrizioni dell’art. 1.

Euro 13.50

Art. 2

  • Annotazione del trasferimento di proprietà a favore dei contribuenti che fanno commercio di veicoli usati (art. 56 – comma 6 –del D. Lgs. n. 446/1997)

Euro 13.50

Art. 3

  • Annotazione cessazione della circolazione
  • Annotazione intestazione e cancellazione leasing
  • Annotazione della variazione di residenza e delle caratteristiche tecniche del veicolo
  • Annotazione degli atti che consentono l’utilizzazione del veicolo da parte di terzi.

Esenti

Art. 4

  • Annotazione perdita e rientro in possesso;
  • Iscrizione e cancellazione fermo amministrativo
  • Annotazioni richieste da PA centrali e periferiche per finalità di pubblico interesse

Art. 5

Annotazioni a favore  di:

  • Disabili con impedite o ridotte capacità motorie con adattamento veicolo(art. 8 L. n. 449/1997)
  • Disabili mentali o psichici gravi con indennità accompagnamento
  • Disabili con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a prescindere dall’adattamento veicolo (art. 30 comma 7 L. n. 388/2000)
  • Ciechi e ipovedenti (art. 2,3 e 4 L. n. 138/2001);
  • Sordi (art. 1 comma 2 L. n. 381/5/1970) 

Euro 9,00

Art. 6

  • Certificato dello stato giuridico attuale
  • Certificato cronologico
  • Copia di atto o documento
  • Copia della nota, dichiarazione di conformità o certificato di origine depositato al PRA

Euro 6,00

Art. 4

  • Ispezione dello stato giuridico attuale
  • Visura dei registri e delle note e titoli raccolti nei fascicoli PRA